Mission, organi sociali, statuto integrale, territorio e reti.
La nostra missione
"Promuovere la cultura musicale valorizzando il patrimonio e le tradizioni della nostra comunità."
Armonie Musicali Caterinesi Associazione di Promozione Sociale nasce il 25 gennaio 2026 a Santa Caterina Villarmosa, costituita ai sensi del D.lgs. 117/2017. Iscritta al RUNTS con D.R.S. n. 667 del 04/03/2026.
I soci fondatori portano con sé oltre quarant'anni di esperienza associativa e musicale nel territorio caterinese.
Dati ufficiali
Governance
Consiglio Direttivo
Contatti istituzionali
Art. 5 D.lgs. 117/2017
Il territorio
Comune di circa 4.500 abitanti in provincia di Caltanissetta. Territorio montano con tradizione musicale profonda — processioni, concerti, formazioni bandistiche radicate da generazioni.
AMC APS nasce qui e opera qui. Non esiste nel territorio alcuna altra offerta formativa musicale extrascolastica strutturata per minori erogata da soggetti qualificati iscritti al RUNTS.
Reti, partner e collaborazioni
Partner storico nella promozione della cultura bandistica e musicale del territorio.
Versione vigente — approvato il 25 gennaio 2026
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In conformità al D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, alle norme del Codice Civile e alle relative norme di attuazione, è costituita l'Associazione denominata "Armonie Musicali Caterinesi", di seguito indicata "Associazione". L'Associazione ha sede legale nel Comune di S. Caterina Villarmosa con indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui al presente statuto, può istituire ulteriori sezioni locali dell'associazione, affiliarsi a reti associative del Terzo Settore o aderire a enti di rappresentanza e federazioni che operano con finalità analoghe. La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione può richiedere l'iscrizione nella sezione riservata alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. A seguito dell'avvenuta iscrizione alla denominazione dell'Associazione potrà essere aggiunto l'acronimo "APS" ovvero la dicitura per esteso "Associazione di Promozione Sociale". La predetta qualificazione giuridica sarà quindi spendibile, dal momento dell'iscrizione, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'integrazione alla denominazione conseguente alla iscrizione o cancellazione dal RUNTS, ovvero la modifica dell'acronimo determinata dal cambio della sezione del registro in cui è iscritta l'Associazione, non costituisce modifica statutaria.
L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione non è una formazione politica, né sindacale, né professionale, né di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo di nessuno dei suddetti organismi. L'Associazione persegue le proprie finalità promuovendo la cultura musicale in tutte le sue forme e valorizzando il patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo alle tradizioni popolari e musicali quali espressioni identitarie della comunità. A tal fine organizza e gestisce eventi e percorsi educativi e formativi in ambito musicale quali strumenti di inclusione sociale e di pari opportunità, favorendo l'educazione permanente e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, anche attraverso metodologie didattiche e strumenti digitali innovativi. L'Associazione opera per ridurre le disuguaglianze e la povertà educativa, garantendo un'accessibilità universale alla cultura musicale e ponendo specifica attenzione alle persone con disabilità, alle categorie fragili, ai migranti e ai soggetti in condizione di emarginazione. In coerenza con le finalità istituzionali, contrasta la dispersione scolastica e promuove il successo scolastico e formativo; previene e contrasta il bullismo, sostenendo il benessere relazionale ed emotivo. Sostiene lo studio, la ricerca e l'innovazione nella musica e nella didattica, anche attraverso l'esplorazione di nuovi approcci e nuove prospettive artistiche, e valorizza la musica quale mezzo di espressione personale e collettiva, nonché quale veicolo di socializzazione e di sano impiego del tempo libero a fini culturali e comunitari. Le attività sono realizzate anche in partenariato e in rete, mediante collaborazioni con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, università, fondazioni ed enti del Terzo Settore, a livello locale, nazionale e internazionale.
L'Associazione svolge le attività di cui al presente titolo in favore: a) degli associati; b) dei familiari conviventi dei predetti; c) degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima > attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di > un'unica organizzazione locale o nazionale; d) di terzi non associati.
L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, individuate tra quelle previste dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017: > lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai > sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, > nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità > educativa. > > A tal fine organizza e/o gestisce, a titolo esemplificativo e non > esaustivo: corsi, seminari, masterclass, workshop, stage, tirocini > curriculari, conferenze, saggi, premi, corsi di formazione musicale e > professionale, programmi di scambio culturale; il tutto finalizzato > alla crescita culturale e correlato a qualsiasi disciplina musicale > prevista dagli ordinamenti scolastici delle istituzioni pubbliche. > > lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, > artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche > editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica > del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al > presente articolo. > > A tal fine realizza, a titolo esemplificativo e non esaustivo: > rassegne, concerti, spettacoli, concorsi, raduni, gemellaggi, saggi, > sfilate, raduni, accompagnamenti musicali in occasione di ricorrenze > civili, processioni religiose e feste patronali, eventi di > valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, nonché iniziative > ricreative e culturali quali viaggi, gite, cene sociali, scambi > culturali e qualsiasi altra iniziativa di convivialità e svago di sano > utilizzo del tempo libero. > > lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi > dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e > successive modificazioni. > > A tal fine realizza, a titolo esemplificativo e non esaustivo: > programmi radio e web radio/podcast a finalità educativa e sociale > anche con dirette e racconti di eventi civili e religiosi di > valorizzazione del patrimonio musicale e delle tradizioni, di spazi > per giovani e scuole, rubriche culturali e musicali, laboratori di > produzione audio e digitale. > > lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione > della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, > alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà > educativa. - Nell'ambito della [prevenzione della dispersione e successo formativo]{.underline} organizza e/o gestisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di mentoring e tutoring individuale e di gruppo, doposcuola e laboratori di supporto, corsi e gruppi di musica d'insieme strumentale e corale, coinvolgimento delle famiglie, percorsi di cittadinanza attiva e volontariato giovanile. - Nell'ambito del [contrasto al bullismo]{.underline} e alla promozione del benessere relazionale opera, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediante l'uso educativo della musica d'insieme e del canto corale, con esibizioni inclusive e laboratori esperienziali che sviluppino empatia, cooperazione e rispetto delle diversità. - Nell'ambito della [riduzione della povertà educativa]{.underline} e delle disuguaglianze organizza e/o gestisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi, laboratori musicali e culturali aperti a tutti; orchestre e cori giovanili; programmi formativi ed educativi integrati in orario scolastico o extra-curricolare; percorsi di produzione musicale digitale, concerti di comunità e progetti inclusivi. - Nell'ambito [dell'educazione permanente]{.underline} organizza e/o gestisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo: percorsi di studio per tutte le età, corsi e masterclass/seminari/workshop, alfabetizzazione musicale e pratica strumentale, di musica d'insieme, di composizione, direzione e canto corale, programmi di scambio e mobilità, iniziative di riqualificazione e aggiornamento delle competenze artistiche, educative e digitali. > lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni > confiscati alla criminalità organizzata; > > A tal fine opera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la > riqualificazione e il riutilizzo di beni da destinare a: sale prove; > auditorium; teatri, scuole e aule didattiche per giovani, adulti e > persone fragili con particolare attenzione alla digitalizzazione; > studi di registrazione; mostre permanenti e spazi espositivi; > laboratori artigianali e creativi per la costruzione e riparazione di > strumenti; archivi e biblioteche; spazi riqualificati per attività di > musicoterapia e iniziative di benessere comunitario; residenze e > foresterie per studenti, musicisti, volontari e operatori culturali; > centri culturali polifunzionali aperti ad attività educative, sociali, > ricreative e interculturali.
L'Associazione può esercitare, ai sensi dell\'art. 6 del d.lgs. 117/2017, attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. L\'individuazione delle attività diverse, che devono essere strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi associativi, è demandata al Consiglio direttivo che ne verifica la rispondenza alle previsioni di legge. L'Associazione, in conformità alla normativa vigente, alle linee guida, ai regolamenti associativi o, in mancanza, alle delibere del consiglio direttivo, può svolgere attività di raccolta fondi, sia in forma occasionale sia in forma continuativa e organizzata. Tutte le attività di raccolta fondi sono svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, e le risorse sono finalizzate allo svolgimento delle attività di interesse generale.
Per lo svolgimento di tutte le attività statutarie l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, libere e gratuite: a) dei propri associati; b) delle persone aderenti agli enti associati (i quali prestano la loro > opera con le medesime modalità); c) dei volontari, anche occasionali.
I volontari sono soggetti che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore delle comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l\'associazione. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. L'Associazione provvede agli adempimenti assicurativi in favore dei volontari previsti dalla normativa vigente.
Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di legge, l\'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente in rapporto al numero dei volontari o al numero degli associati. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto previsto dalla normativa vigente da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. È ammesso l\'elevamento al rapporto anzidetto in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale. Analogamente l\'Associazione può avvalersi del lavoro e/o delle prestazioni rese dai componenti degli organi sociali, purché si tratti di funzioni estranee a quelle previste dalla carica sociale ricoperta, nel rispetto delle disposizioni sul conflitto di interessi di cui al presente statuto e della normativa vigente.
Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Direttori artistici, incaricati dell'indirizzo e del coordinamento degli aspetti artistici, educativi e formativi, ricreativi, sociali e socio-culturali dell'Associazione, in coerenza con le attività di interesse generale di cui all'art. 5. L'incarico è gratuito o retribuito nei limiti di legge ed è disciplinato dal Regolamento associativo ovvero, in carenza, da delibera del consiglio direttivo.
L'Associazione, ai fini dello svolgimento delle attività statutarie, può istituire e gestire, quali articolazioni interne prive di autonomia giuridica e patrimoniale, Corpi Bandistici, Scuole di Musica, nonché formazioni musicali, corali di ogni genere e composizione. Le attività delle articolazioni associative di cui al presente articolo possono essere disciplinate da apposito regolamento associativo.
La disciplina degli incarichi, la tipologia del rapporto, l'inquadramento giuridico-economico, sono definiti nel rispetto delle norme statutarie, del regolamento associativo e, in difetto, dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ferma restando la normativa di carattere generale vigente.
Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividendo i principi e le finalità dell'Associazione, ne accettano le regole, versano la quota associativa annuale, e si impegnano con la propria opera, le proprie competenze e conoscenze, a realizzare gli scopi che l\'Associazione si prefigge. Possono aderire all\'associazione: a) le persone fisiche; b) le Associazioni di Promozione Sociale; c) altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, conformemente > alla normativa vigente. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, non è trasmissibile e può venir meno solo nei casi previsti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee né limitazioni di partecipazione alla vita associativa. La partecipazione alla vita associativa non è collegata, in nessuna forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale ed è altresì vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
La procedura di ammissione dei soci è a carattere aperto e non prevede limitazioni in relazione alle condizioni socio-economiche degli aspiranti. La procedura di ammissione del socio si avvia a seguito di istanza scritta dell'interessato che può essere inoltrata anche con modalità informatiche, telematiche o digitali, disciplinate dal Regolamento associativo, ovvero da delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso la domanda di ammissione provenga da una Associazione di Promozione Sociale ovvero da altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, l'istanza è presentata dal legale rappresentante. Nel caso l'aspirante socio sia minorenne, ovvero abbia una limitazione alla capacità d'agire, l'istanza deve essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale, dal tutore, dal curatore ovvero dall'amministratore di sostegno. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione del socio comunicandone l'esito all'interessato e provvedendo, in caso positivo, ai relativi adempimenti statutari e di legge. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dall\'avvenuta comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera, se non appositamente indetta, in occasione della prima convocazione utile.
Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, godono dei medesimi diritti statutari con pari opportunità e senza alcuna distinzione. I soci hanno il diritto di: a) partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, secondo > le norme dello Statuto; b) partecipare alle attività, alle iniziative e alle manifestazioni > promosse dall'Associazione, previo adempimento dei doveri e delle > obbligazioni connesse e deliberate dagli organi statutari; c) usufruire delle agevolazioni, convenzioni o assicurazioni stipulate > in favore degli associati; d) frequentare i locali dell\'associazione e le attrezzature secondo le > modalità stabilite; e) concorrere all\'elaborazione del programma dell'Associazione; f) prendere visione dei libri sociali secondo le modalità stabilite > dallo Statuto. I soci hanno il dovere di: a) versare le quote associative e i contributi nella misura e nei > termini stabiliti dal consiglio direttivo, compresi i contributi > straordinari e i corrispettivi da versare per la partecipazione a > specifiche attività, prestazioni di servizi o cessione di beni; b) osservare le disposizioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei > regolamenti associativi e mantenere un comportamento che sia in > linea con le finalità, i principi e i valori ivi contenuti; c) rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali e adempiere > alle relative statuizioni; d) mantenere un comportamento corretto nei confronti degli Organi > sociali e di tutti gli associati; e) mantenere un comportamento che non arrechi danni morali, materiali o > di immagine all'associazione; f) adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto > associativo; g) non adottare condotte che possano pregiudicare il normale > funzionamento degli organi sociali; h) comunicare al Consiglio Direttivo qualsiasi variazione della > residenza, del domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica > ovvero dei recapiti necessari alle comunicazioni associative > previste dal presente statuto o dal regolamento associativo; i) concorrere al buon andamento dell'Associazione, collaborando > all'attuazione delle attività associative e rispettando gli > incarichi eventualmente conferiti dagli organi sociali, secondo > Statuto e Regolamento associativo. Il socio minorenne è rappresentato nel rapporto associativo dall'esercente la responsabilità genitoriale. I soci che hanno una limitata capacità di agire sono rappresentati nel rapporto associativo dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno. Le Associazioni di Promozione Sociale e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro soci all\'Associazione, sono rappresentati nel rapporto associativo dal rappresentante legale.
La quota associativa deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre il 31 dicembre di ciascun anno ed ha validità per l'anno successivo. Il mancato pagamento entro tale termine determina automaticamente la condizione di morosità con conseguente sospensione temporanea dei diritti sociali, compreso il diritto di partecipazione e voto in Assemblea nonché la partecipazione alle cariche associative. La sospensione per morosità non comporta la perdita della qualifica di socio che potrà essere sanata con il versamento della quota entro e non oltre il successivo 31 gennaio. L'Associazione può inviare comunicazioni e notifiche individuali o collettive ai soci morosi, in forma scritta ovvero con modalità o notifiche digitali/telematiche/informatiche, per ricordare la necessità di regolarizzare la posizione. I soci morosi non concorrono al calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea fino alla regolarizzazione della posizione.
Gli associati cessano di essere tali: a) per decesso; b) per recesso volontario manifestato con comunicazione inviata in > forma scritta ovvero con modalità > digitali/telematiche/informatiche, da far pervenire al Consiglio > Direttivo; c) per esclusione deliberata dall'assemblea dei soci in caso di > violazione dei doveri dei soci di cui al presente Statuto, del > regolamento associativo ovvero per gravi motivi; d) per scioglimento ed estinzione nel caso di soci che siano > Associazioni di Promozione Sociale, Enti del Terzo Settore o senza > scopo di lucro; e) per decadenza a seguito di morosità, qualora il socio non abbia > provveduto al pagamento della quota entro il 31 gennaio, > conformemente all'art. 16 dello Statuto. Le deliberazioni in materia di esclusione sono adottate dal Consiglio Direttivo, devono essere adeguatamente motivate e comunicate all'interessato, ad eccezione del caso di mancato pagamento della quota associativa. L'associato può, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare formale opposizione avverso gli addebiti posti a fondamento dell'esclusione, mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell'Associazione, chiedendo che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile. Il provvedimento di esclusione diviene efficace con la sua annotazione nel libro soci, che è effettuata decorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione all'interessato ovvero, in caso di opposizione, successivamente alla deliberazione dell'Assemblea che abbia confermato l'esclusione. L'associato può proporre ricorso all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di esclusione entro sei mesi dalla data in cui l'esclusione è divenuta efficace. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono gravi motivi di esclusione dalla qualifica di socio: l'appropriazione indebita di risorse dell'Associazione; gli atti che arrechino danno materiale o morale all'Associazione, ovvero ne ledano il buon nome e la reputazione; nonché comportamenti incompatibili con le finalità, i principi e i valori statutari dell'Associazione. La decadenza per morosità non richiede delibera: il Consiglio Direttivo, a far data dal 1° febbraio di ciascun anno, prende atto della mancata regolarizzazione, aggiorna il libro soci e ne dà comunicazione all'interessato. Il socio decaduto per morosità può presentare nuova domanda di ammissione secondo le procedure ordinarie. Nei casi di cessazione del rapporto associativo sopra descritti, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la restituzione di alcun tipo di contributo o di quote versate, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Sono Organi dell\'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) l'Organo di controllo; d) l'Organo di revisione legale dei conti. La nomina degli organi di cui alle lettere c) e d) è obbligatoria nei soli casi previsti dalla normativa vigente. I lavori dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo possono essere disciplinati da apposito regolamento associativo approvato dall'Assemblea.
[19.1 Composizione, natura e funzioni]{.underline} L'Assemblea dei Soci è composta dagli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota associativa e non sospesi per morosità ai sensi dello statuto. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, assicura la più ampia partecipazione democratica, determina gli indirizzi generali dell'attività associativa e vigila sull'operato degli organi sociali. L'Assemblea, quale organo di indirizzo e controllo, assume la responsabilità delle proprie deliberazioni, orienta l'azione del Consiglio Direttivo ed esercita, quando occorra, i poteri di azione di responsabilità verso i componenti degli organi sociali, secondo legge e Statuto. La seduta assembleare è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o da altro socio nominato dall'assemblea stessa in apertura della riunione. La verbalizzazione è curata da un segretario nominato dall'assemblea tra i presenti prima dell'inizio dei lavori. [19.2 Convocazione dell'Assemblea]{.underline} L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero quando ne faccia richiesta: a) un decimo dei soci aventi diritto al voto; b) un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo; c) il Presidente. La richiesta di convocazione dell\'Assemblea, sottoscritta dai soggetti di cui al comma 1, contiene i punti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente convoca l'assemblea entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. [19.3 Comunicazione della convocazione ai soci]{.underline} La convocazione è comunicata a tutti i soci aventi diritto ai sensi del comma 1 del presente articolo, con preavviso di almeno cinque giorni dallo svolgimento, con comunicazione/notifica individuale o collettiva, inviata in forma scritta ovvero digitale, telematica o informatica, agli indirizzi e recapiti, anche digitali, comunicati dai soci. La comunicazione deve contenere: a) l\'ordine del giorno; b) il luogo di svolgimento con eventuale indicazione della modalità di > partecipazione a distanza; c) la data e l'ora della prima convocazione; d) la data e l'ora della seconda convocazione, significando che questa > non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La comunicazione può essere disciplinata in dettaglio da apposito regolamento associativo. [19.4 Partecipazione]{.underline} Tutti i soci, aventi diritto ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcuna ulteriore limitazione, hanno diritto a partecipare all'Assemblea. Gli associati maggiorenni possono essere rappresentati in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, da apporre anche in calce all\'avviso di convocazione, ovvero con comunicazione inviata al Presidente in forma scritta ovvero digitale, telematica o informatica, che consenta di verificare la volontà di delega del socio. Ogni socio maggiorenne può rappresentare per delega fino a un massimo di tre soci. Chi partecipa all\'assemblea in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di un socio minorenne, ovvero di tutore, curatore o amministratore di sostegno di un socio, non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli o dei soggetti rappresentati, né a sua volta può farsi rappresentare da altri. I soci minorenni o con limitata capacità di agire, partecipano con il solo diritto di parola. [19.5 Esercizio del voto]{.underline} Ciascun associato, persona fisica o Ente, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha un voto. I soci minorenni o con limitazioni della capacità di agire, esercitano l\'elettorato attivo, con esclusione di quello passivo, tramite l'esercente la responsabilità genitoriale ovvero per mezzo del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno. Le votazioni avvengono per voto palese, per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Per la nomina degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell\'Assemblea dei Soci a cura del Consiglio Direttivo. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la propria responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. [19.6 Partecipazione a distanza]{.underline} La partecipazione del socio in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire mediante mezzi o modalità digitali, telematiche o informatiche che assicurino la verifica dell'identità del partecipante e, quando previsto, la segretezza del voto.
L'Assemblea in seduta ordinaria: a) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (nei casi previsti dalla normativa vigente); b) delibera l'esclusione degli associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio direttivo; c) approva i regolamenti associativi; d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, qualora ricorrano le condizioni prevista dalla norma, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deliberandone anche il compenso; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti; f) delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione all'Associazione; g) delibera l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione; h) delibera su tutte le altre questioni attribuite alla sua competenza. L'Assemblea in seduta straordinaria: i) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; j) delibera lo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci e le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
Per le delibere di cui all'art. 20, lettera i) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 10% degli associati e le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti. Per la delibera di cui all'art. 20, lettera j) è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) di tutti gli associati aventi diritto al voto.
[23.1 Natura e funzioni]{.underline} Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed esercita collegialmente le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. [23.2 Composizione e durata]{.underline} Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, determinato dall'Assemblea, che varia da un minimo di tre ad un massimo di sette, dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. [23.3 Nomina dei Consiglieri]{.underline} I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea dei Soci a seguito di elezione e si riuniscono, su convocazione del consigliere eletto più anziano, entro otto giorni per procedere alla nomina tra i suoi membri, del Presidente e del Vicepresidente. In tale sede il Consiglio Direttivo delibera altresì in ordine alla configurazione della rappresentanza legale dell\'Associazione ai sensi dell\'art. 24. In difetto di diversa determinazione, la rappresentanza legale spetta in via esclusiva al Presidente. Il Consiglio Direttivo può successivamente modificare in qualsiasi tempo la configurazione della rappresentanza legale adottata. Il Consiglio Direttivo provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso l\'aggiornamento dei dati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. [23.4 Dimissioni, decadenze e surroghe]{.underline} In caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina, a integrazione, i membri mancanti scegliendoli tra i candidati consiglieri non eletti in ordine di voto. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Presidente o del Vicepresidente, l'Assemblea procede all'integrazione dei membri ai sensi comma precedente e il Consiglio nomina il Presidente o il Vicepresidente tra i suoi membri. In caso di impossibilità alla nomina integrativa anzidetta, per mancanza o indisponibilità dei membri da nominare, l'Assemblea dei soci delibera la decadenza anticipata dell'intero Consiglio Direttivo e indìce nuove elezioni. [23.5 Convocazione del Consiglio Direttivo]{.underline} Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. La convocazione può essere richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri con indicazione degli argomenti da trattare. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta. [23.6 Comunicazione della convocazione ai membri]{.underline} La convocazione del Consiglio Direttivo avviene, con preavviso di almeno tre giorni dallo svolgimento, con comunicazione inviata con modalità e/o mezzi telematici e/o informatici, ovvero in formato cartaceo, agli indirizzi/recapiti, anche digitali, comunicati dai Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è valida, anche se effettuata con libertà di mezzi e in deroga al preavviso, qualora alla seduta siano presenti, anche per delega, tutti i membri. La comunicazione deve contenere: a) l\'ordine del giorno; b) il luogo di svolgimento con eventuale indicazione della modalità di > partecipazione a distanza; c) la data e l'ora della convocazione; [23.7 Partecipazione]{.underline} Ciascun Consigliere ha un voto e, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in Consiglio Direttivo da un altro membro con delega scritta, da apporre anche in calce all\'avviso di convocazione, ovvero con comunicazione inviata ai consiglieri con mezzi di telecomunicazione, anche telematici o informatici, che consentano di verificare la volontà di delega del Consigliere. Ogni Consigliere può rappresentare per delega un solo membro assente. Per il perseguimento degli scopi statutari e per specifiche esigenze dell'organo di amministrazione, possono essere invitati a partecipare alle sedute di Consiglio Direttivo altri associati o terzi, senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo può invitare, con funzioni consultive, i Direttori Artistici o i responsabili di specifici progetti, per riferire sull'andamento delle attività di rispettiva competenza. [23.8 Deliberazioni e quorum]{.underline} Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri, comprese le deleghe degli assenti, e le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza dei voti. La seduta è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o da altro membro nominato in apertura della riunione. La verbalizzazione è curata da un segretario scelto tra i presenti prima dell'inizio dei lavori. [23.9 Esercizio del voto]{.underline} Ciascun Consigliere ha un voto. Le votazioni avvengono per voto palese, per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Le delibere adottate dovranno essere riportate, a cura del medesimo organo, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. [23.10 Partecipazione a distanza]{.underline} La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, telematici o informatici che assicurino la verifica dell'identità del partecipante.
La rappresentanza legale dell\'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può attribuire poteri di rappresentanza legale anche al Vice Presidente, determinando: a. la tipologia di rappresentanza disgiunta, congiunta o mista, con facoltà di differenziarla per natura, valore o ambito degli atti; b. le condizioni e le modalità di esercizio della rappresentanza in via di supplenza, nei casi di assenza o impedimento del Presidente. In assenza di deliberazione ai sensi del comma 2, la rappresentanza legale resta in capo al solo Presidente. Le deliberazioni in materia di rappresentanza legale possono essere modificate o revocate in qualsiasi tempo e comportano l\'obbligo di aggiornamento dei dati iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini previsti dalla normativa vigente. I Consiglieri non hanno poteri di rappresentanza verso i terzi, salvo procura speciale deliberata dal Consiglio Direttivo, con determinazione di oggetto, limiti e durata, debitamente verbalizzata. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può conferire procure e deleghe a Consiglieri, associati o terzi per il compimento di atti determinati o categorie di atti, definendone oggetto, limiti, eventuali risorse assegnate e durata. Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo: a) elegge il Presidente e il Vicepresidente e delibera in ordine alla > configurazione della rappresentanza legale ai sensi dell\'art. 24; b) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori di sua competenza e del > registro volontari; c) delibera in ordine alle richieste di ammissione dei soci curandone > gli adempimenti successivi; d) convoca l'Assemblea indicando i punti all'ordine del giorno; e) definisce l'importo delle quote associative, dei contributi anche > straordinari, dei corrispettivi da versare per la partecipazione a > specifiche attività, prestazioni di servizi o cessione di beni, > fissando le relative scadenze di pagamento; f) propone all'Assemblea l'esclusione dei soci, nei casi previsti > dall'Atto costitutivo o dallo Statuto; g) cura la redazione del bilancio di esercizio e di previsione da > sottoporre al voto dell\'Assemblea; h) cura la tenuta della documentazione associativa, contabile e > fiscale; i) provvede agli adempimenti associativi, contabili e fiscali > rispettando le scadenze previste; j) delibera in ordine alla modifica della sede legale e cura > l'aggiornamento del dato nel RUNTS nonché le ulteriori > comunicazioni previste dalla normativa vigente; k) intraprende le iniziative necessarie all'attuazione degli indirizzi > programmatici deliberati dall'Assemblea dei Soci; l) elabora progetti finalizzati al conseguimento di finanziamenti > regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di > soggetti privati; m) elabora la programmazione delle attività associative; n) predispone gli atti e i contratti da stipulare con soggetti pubblici > o privati; o) delibera in ordine alla apertura/chiusura di rapporti bancari, di > carte di credito/debito e altri strumenti finanziari, definendo la > titolarità e la modalità di firma e di delega sui rapporti > bancari, nonché le modalità di rendicontazione al Consiglio > Direttivo; p) delibera in ordine alla stipula di strumenti assicurativi tra cui le > coperture obbligatorie previste dalla normativa vigente; q) delibera in ordine alla sottoscrizione di atti e contratti inerenti > ai rapporti con soggetti pubblici e privati di cui al presente > Statuto; r) elabora i regolamenti associativi da sottoporre all'approvazione > dell\'Assemblea dei Soci; s) delibera in ordine al conferimento di incarichi, anche lavorativi o > di collaborazione, indispensabili alla realizzazione degli scopi > associativi in linea con gli indirizzi programmatici decisi > dall'Assemblea; t) nomina, anche tra gli associati, uno o più Direttori Artistici a cui > può assegnare gli strumenti e le risorse finanziarie necessarie > alla realizzazione delle attività statutarie, definendo gli > indirizzi operativi e verificando la rendicontazione finale; u) nomina collaboratori tecnici ritenuti indispensabili al > perseguimento degli scopi associativi di cui al presente Statuto; v) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di > cui all\'articolo 6 del presente statuto nella relazione al > bilancio o nella relazione di missione; w) più in generale svolge tutte le attività di ordinaria e > straordinaria amministrazione non espressamente demandate > all'assemblea, al Presidente ovvero ad altri organi espressamente > previsti dallo statuto;
Il Presidente esercita la rappresentanza legale dell\'Associazione ai sensi dell\'art. 24. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, > assicurandone il regolare svolgimento; b. cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali; c. garantisce il rispetto della normativa vigente, degli obblighi di > legge e delle disposizioni statutarie; d. compie gli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dell\'art. 27; e. richiede la preventiva deliberazione del Consiglio Direttivo o > dell\'Assemblea per il compimento degli atti di straordinaria > amministrazione di cui all\'art. 28; f. può adottare, in casi di urgenza, provvedimenti di natura > straordinaria ai sensi dell\'art. 28. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Vice Presidente, ferme restando le disposizioni sulla rappresentanza legale di cui all\'art. 24.
Sono atti di ordinaria amministrazione quelli necessari al funzionamento dell\'Associazione e all\'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali, in coerenza con il bilancio di previsione e con i progetti o programmi approvati. La competenza al compimento degli atti di ordinaria amministrazione spetta al Presidente. Per il compimento di specifici atti o categorie di atti, il Presidente può avvalersi del Vice Presidente, dei Consiglieri o di altri soggetti, conferendo le opportune procure o deleghe ai sensi dell\'art. 24. Criteri attuativi e modalità operative possono essere definiti dal Regolamento associativo o da deliberazione del Consiglio Direttivo.
Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che impegnano il patrimonio o l\'Associazione oltre l\'ordinario, quali gli atti che comportano oneri non deliberati dall\'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, gli impegni non previsti nel bilancio di previsione o nei programmi e progetti approvati, gli atti con effetti pluriennali, l\'acquisto, l\'alienazione o la costituzione di vincoli reali su beni immobili, la contrazione di mutui o finanziamenti, il rilascio di garanzie, nonché l\'assunzione di obbligazioni di valore eccedente i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La competenza al compimento degli atti di straordinaria amministrazione spetta al Consiglio Direttivo, fatti salvi i casi riservati all\'Assemblea dalla legge o dallo Statuto. In casi motivati di eccezionalità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti anche di natura straordinaria, con obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e comunque entro quindici giorni; in difetto di ratifica, l\'atto non vincola l\'Associazione e risponde personalmente chi ha agito, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Criteri attuativi e modalità operative possono essere definiti dal Regolamento associativo o da deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi della normativa vigente. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell\'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente. L'Organo di controllo: vigila sull\'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull\'adeguatezza dell\'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell\'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all\'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell\'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull\'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo.
I componenti degli organi sociali dichiarano ogni interesse proprio o di prossimi congiunti in conflitto con quello dell'Associazione su singoli affari. In casi di conflitto si astengono dalla deliberazione. Per i consiglieri si applica, in quanto compatibile, l'art. 2475-ter c.c. Le deliberazioni assunte in violazione delle presenti regole sono impugnabili; i verbali danno atto delle dichiarazioni di interesse e delle relative astensioni.
Le cariche sociali sono di regola gratuite. Qualora la struttura associativa sia particolarmente complessa, ovvero le attività svolte o da svolgere assumano particolare rilevanza in termini qualitativi e quantitativi, l'Assemblea dei soci può deliberare un compenso per le predette cariche nel rispetto della normativa vigente e del divieto di distribuzione degli utili. Ai fini del presente articolo si applicano le regole in tema di conflitto di interessi, astensione, valutazione di merito e trasparenza previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento associativo.
L'Assemblea dei Soci, a integrazione delle norme previste dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti associativi ritenuti necessari per il funzionamento dell'Associazione in tutti gli ambiti di operatività e funzionamento della stessa.
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite: a) entrate da quote associative e dagli apporti degli associati e dei > fondatori; b) entrate per prestazioni di servizi e cessione di beni in favore di > associati, fondatori ovvero ai soggetti di cui all'art. 4, > lettere b) e c); c) erogazioni liberali, donazioni, eredità, lasciti, legati e > sponsorizzazioni; d) contributi del 5 per mille e di altre forme di destinazione fiscale > previste dalla normativa vigente; e) contributi, sovvenzioni e finanziamenti da soggetti privati, ivi > inclusi persone fisiche, imprese, fondazioni bancarie e di > impresa, enti del Terzo Settore, enti filantropici, associazioni e > altri enti privati senza scopo di lucro, comunque denominati; f) entrate per prestazioni di servizi e cessione di beni in favore > terzi non associati; g) contributi, sovvenzioni e finanziamenti da enti pubblici, ivi > inclusi organismi internazionali, Unione Europea, amministrazioni > statali, regionali e locali, enti pubblici economici e non > economici, aziende sanitarie, università pubbliche, agenzie > nazionali e altri soggetti pubblici comunque denominati; h) entrate da contratti con enti pubblici; i) entrate derivanti dalle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del > Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto > a quelle di interesse generale; j) entrate derivanti da raccolte fondi, occasionali o abituali, anche > attraverso piattaforme digitali e strumenti innovativi di finanza > sociale, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza; k) proventi derivanti da attività finanziarie e patrimoniali, da > rapporti bancari e da beni immobili o mobili dell'Associazione, > purché gestiti in forma prudente e compatibile con la natura non > lucrativa; l) entrate da attività didattiche, formative, culturali e artistiche, > incluse esibizioni musicali, concerti, rassegne, manifestazioni > pubbliche, festival, laboratori ovvero ogni altra attività > associativa prevista dallo Statuto; m) fondi derivanti da accreditamenti, convenzioni, contratti e > partenariati con enti pubblici e privati; n) entrate derivanti dalla gestione di servizi, progetti, strutture > pubbliche o private, nonché da attività di co-programmazione e > co-progettazione; o) entrate da titoli di solidarietà, social lending, crowdfunding, > responsabilità sociale d'impresa e altre forme di finanza etica e > sociale; p) ogni altra entrata compatibile con le finalità civiche, > solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, > ammessa dalla normativa vigente.
L'associazione non ha scopo di lucro e il suo patrimonio è costituito: a) dai beni mobili e immobili di proprietà; b) dalle eccedenze degli esercizi annuali; c) da donazioni, erogazioni liberali, lasciti e legati; d) da quote di partecipazioni societarie, nei limiti consentiti dalla > normativa vigente; e) da strumenti finanziari, obbligazioni e titoli pubblici o > equiparati, gestiti con criteri prudenziali; f) da fondi di riserva e accantonamenti deliberati dagli organi > associativi; g) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali; h) da ogni altro incremento patrimoniale acquisito a qualsiasi titolo > lecito. Il patrimonio, comprensivo di rendite, ricavi, proventi ed entrate comunque denominate, è destinato in via esclusiva allo svolgimento delle attività istituzionali e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione è destinato al perseguimento delle finalità istituzionali o ad accantonamenti per progetti, investimenti o fondi di riserva.
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il Consiglio Direttivo predispone entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio di esercizio, redatto in conformità ai principi di verità, correttezza e trasparenza, che deve rappresentare in modo chiaro e completo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il bilancio di esercizio, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, è approvato dall'Assemblea dei soci e depositato nel RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla legge. Il Consiglio Direttivo cura la regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, nonché di quelle richieste da finanziatori pubblici e privati, e assicura la separata rendicontazione di progetti e attività finanziate da enti pubblici, fondazioni o altri soggetti, garantendo la massima trasparenza. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nella relazione di missione ovvero, nei casi consentiti, mediante annotazione in calce al rendiconto per cassa. Inoltre, nel caso di attività di raccolta fondi occasionali, predispone e allega ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino superiori a euro 100.000 (centomila) annui, il Consiglio Direttivo pubblica annualmente e mantiene aggiornati nel sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Il bilancio sociale è redatto nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea ordinaria.
L\'Associazione si dota dei seguenti libri sociali obbligatori: a) libro dei soci; b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui > devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto > pubblico; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, > dell'organo di controllo (qualora previsto) e di eventuali altri > organi sociali. I libri di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui al comma 1, la lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Tutti i libri sociali possono essere redatti e conservati anche in formato elettronico, con modalità conformi alla normativa vigente.
I soci possono prendere visione dei libri sociali accedendo al luogo dove sono conservati, nei giorni, negli orari e/o con le modalità, anche informatiche/digitali, stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi possono ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell\'Associazione che provvederà a rilasciarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il rilascio di copie avviene senza oneri per il socio, salvo il rimborso delle spese vive di riproduzione e trasmissione. Al socio che richiede la visione dei libri sociali o l'estrazione di copia di atti associativi è fatto espresso divieto di divulgare e/o utilizzare i dati sensibili e personali dei soci, ivi contenuti, per fini diversi di quelli previsti dalla legge o dallo statuto; l'uso improprio comporta responsabilità civile e, ove previsto, l'applicazione di sanzioni disciplinari.
L'Associazione si dota del registro in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera non occasionale. Il registro può essere tenuto in formato cartaceo o elettronico, con le modalità previste dalla normativa vigente. L'iscrizione nel registro è effettuata previa acquisizione dei dati anagrafici e delle informazioni necessarie per l'assolvimento degli obblighi assicurativi. L'Associazione può istituire una sezione separata per i volontari che prestano attività in via occasionale.
Agli associati, ai volontari e ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, del D. Lgs. 117/2017.\ Il Consiglio Direttivo delibera le tipologie di spese e di attività di volontariato rimborsabili nel rispetto della suddetta disposizione. L'Associazione stabilisce, con apposito regolamento associativo ovvero, in mancanza, con deliberazione del Consiglio Direttivo, per quali attività, per quali tipologie di spesa, con quali modalità ed entro quali limiti è ammesso il rimborso delle spese. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
L'Associazione, per il perseguimento delle finalità statutarie e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, può concedere in uso, anche a titolo gratuito, strumenti musicali, attrezzature, libri, materiali didattici e altri beni mobili di sua proprietà o comunque nella sua disponibilità, in favore dei soci e dei volontari. L'utilizzo avviene esclusivamente per attività coerenti con gli scopi associativi e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, sulla base di contratti di comodato o di appositi regolamenti interni che disciplinino le modalità di assegnazione, custodia, manutenzione e restituzione dei beni, nonché eventuali rimborsi delle spese vive documentate sostenute dagli utilizzatori. È fatto divieto di utilizzare i beni concessi in uso per finalità lucrative estranee all'attività e alle finalità dell'Associazione. In nessun caso il comodato d'uso può comportare il trasferimento automatico della proprietà dei beni; eventuali atti di dismissione patrimoniale potranno essere deliberati dall'organo di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e con vincolo di destinazione dei proventi alle attività istituzionali e di interesse generale.
Per la realizzazione delle attività statutarie l'Associazione può avvalersi di partenariati, co-programmazione e co-progettazione ai sensi della normativa vigente, nonché di accreditamenti, convenzioni, accordi di collaborazione, protocolli d'intesa, reti e forme di amministrazione condivisa con: enti pubblici, istituzioni scolastiche e universitarie, enti del Terzo Settore, fondazioni, enti religiosi, organismi internazionali, imprese sociali, associazioni e altri soggetti privi di scopo di lucro; limitatamente alle attività consentite, anche con operatori economici, in coerenza con le finalità statutarie. Le modalità applicative, i criteri interni e i profili organizzativi possono essere disciplinati da Regolamento associativo; in mancanza, provvede il Consiglio Direttivo con proprie deliberazioni.
L'Associazione, per agevolare la partecipazione dei soci e dei volontari alle attività istituzionali e di interesse generale, può stipulare convenzioni con esercizi commerciali, imprese, enti e professionisti che prevedano agevolazioni, riduzioni o servizi a condizioni vantaggiose, strettamente funzionali al perseguimento delle finalità associative e allo svolgimento delle attività statutarie. Tali convenzioni non comportano in alcun caso distribuzione, neppure indiretta, di utili o vantaggi patrimoniali ai soci, ma costituiscono strumenti accessori e strumentali al sostegno delle attività dell'Associazione e alla promozione del volontariato e della partecipazione associativa.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso, scioglimento individuale del rapporto associativo o in qualsiasi altra ipotesi. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere integralmente destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale, istituzionali e statutarie, per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. Non costituiscono distribuzione indiretta di utili, e sono pertanto consentiti, i rimborsi spese documentati ai volontari e agli associati, le utilità e i benefici concessi in diretta attuazione degli scopi statutari, nonché ogni altra forma di utilizzo delle risorse conforme all'atto costitutivo, allo statuto e alla normativa vigente.
L'Associazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 148 del TUIR, Testo Unico delle imposte sui redditi, prevede: a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di > gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita > dell\'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione > non siano imposte dalla legge; b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell\'ente, in caso di suo > scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con > finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito > l\'organismo di controllo di cui all\'articolo 3, comma 190, della > legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione > imposta dalla legge; c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità > associative volte a garantire l\'effettività del rapporto > medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della > partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli > associati o partecipanti maggiori d\'età il diritto di voto per > l\'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti > e per la nomina degli organi direttivi dell\'associazione; d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto > economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del > voto singolo di cui all\'articolo 2532, comma 2, del codice > civile, sovranità dell\'assemblea dei soci, associati o > partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri > e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle > relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il > voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto > costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità > di voto ai sensi dell\'articolo 2532, ultimo comma, del codice > civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale > e siano prive di organizzazione a livello locale; f) l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad > eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non > rivalutabilità della stessa.
Al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei principi di carattere generale e della normativa vigente, qualora il presente Statuto non disciplini espressamente una fattispecie comunque coerente con l'atto costitutivo, con gli scopi associativi, ovvero le disposizioni statutarie risultino di incerta interpretazione o applicazione, l\'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria può adottare, con deliberazione motivata, provvedimenti di natura interpretativa, integrativa o applicativa. Tali deliberazioni: - devono essere coerenti con i principi, le finalità e i valori dell\'Associazione; - non possono derogare a norme imperative di legge né alle disposizioni inderogabili del D.lgs. 117/2017 e del Codice Civile; - hanno efficacia vincolante per tutti gli organi sociali e per gli associati fino a eventuale modifica statutaria; - sono trascritte nel libro delle deliberazioni assembleari.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, significando che si farà riferimento alle norme anzidette come eventualmente modificate o integrate da successivi interventi legislativi o regolamentari. Per quanto non disciplinato dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, dal Codice civile, dalle relative disposizioni di attuazione e dalla normativa specifica di settore, decide l\'Assemblea ordinaria dei Soci.
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all\'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all\'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.
In caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea. Approvato in Santa Caterina Villarmosa (CL), il 25.01.2026
Atti e provvedimenti
Per richiedere copia dei documenti: [email protected]